La Fondazione Valter Baldaccini è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) regolarmente riconosciuta dallo Stato Italiano, ai sensi del D.Lgs.n. 460/97. Essere ONLUS, oltre a qualificare il proprio operato nell'area delle attività socialmente utili, permette ai nostri donatori di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge italiana.
Per quanto concerne le modalità, le donazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Le donazioni in contanti NON sono deducibili né detraibili.
Per beneficiare delle agevolazioni è necessario consegnare al commercialista, oppure al CAF, la ricevuta del bollettino postale, la contabile bancaria per i versamenti effettuati con bonifico, copia dell’assegno o l’estratto conto per i versamenti effettuati con carta di credito.
Non è possibile detrarre né dedurre somme maggiori di ciò che è stato effettivamente erogato e nel complesso non si possono sommare i differenti regimi agevolativi.
Allora hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni effettuate a favore delle ONLUS:
1. detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino ad un massimo di 30.000,00 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
2. dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005).
In alternativa, in base al regime fiscale applicato alle erogazioni liberali alle ONG, hai un’altra possibilità:
3. dedurre dal tuo reddito le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).
Allora puoi:
1. dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
2. dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).
A partire dal 1 gennaio 2018, con l'entrata in vigore dell Decreto legislativo 117/2017, lo Stato ha introdotto benefici fiscali ancora più vantaggiosi.
L’erogazione è detraibile dall’imposta sui redditi, nella misura del 30% della donazione (non più solo del 26%),per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs 117/2017).
In alternativa al regime di detrazione sopra descritto, è prevista la possibilità di dedurre la liberalità effettuata, dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del dichiarato, senza più il tetto di 70.000,00 euro annui (art. 83 comma 2 del D.Lgs 117/2017). Se la deduzione supera il reddito complessivo netto l’eccedenza può essere portata negli anni successivi fino a concorrenza dell’ammontare erogato, ma non oltre il quarto anno.
L’erogazione è detraibile dal reddito d’impresa nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più il tetto di 70.000,00 euro annui (83 comma 2 del D.Lgs 117/2017). Se la deduzione supera il reddito complessivo netto l’eccedenza può essere portata negli anni successivi fino a concorrenza dell’ammontare erogato, ma non oltre il quarto anno.
Ricevi tutti gli aggiornamenti su progetti in corso e iniziative